Le Costituzioni

Costituzioni della Contrada
aggiornate con le modifiche approvate
dall’Assemblea Generale nell’adunanza
del 9 giugno 2016

stemma costituzioni

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

  1. La Contrada della Chiocciola, una delle diciassette storiche Contrade di Siena, è un ente territoriale con propria personalità giuridica per antico diritto. Essa ha la sua sede in Via San Marco.
  2. Territorio: il territorio della Contrada della Chiocciola è, per secolare tradizione, quello anticamente occupato dalle Compagnie militari di San Marco, San Quirico e Monastero.
  3. Confini: i confini del territorio della Contrada della Chiocciola entro le mura, secondo il Bando emanato il 7 gennaio 1729 dalla Serenissima Principessa Violante Beatrice di Baviera, sono i seguenti: “Dalla Porta di San Marco comprenda le due strade fino al campanile dei PP. del Carmine, siccome la via delle Monache della Madonna detta delle Sperandie per tutta la Chiesa ed Ospizio di Santa Lucia fino all’Arco della Via dei Maestri ed abbracciando le case di rimpetto al Cimitero di San Marco, salga la Piaggia di San Quirico e vada fino all’Arco del Convento di Castelvecchio e fino a San Quirico, prendendo detta chiesa e case fino alla svolta, lasciando la strada, che cala alla Madonna del Corvo”. La Contrada si estende inoltre, per antica consuetudine, anche fuori della Porta San Marco, comprendendo nel proprio territorio anche quello dell’antico Comunello di Monastero dove trovava sede l’incorporata Contrada della Quercia. Tale privilegio è legittimato da atti pubblici del Governo della Città e sancito da vari documenti tra i quali:
    • Deliberazione degli Esecutori di Gabella dell’anno 1453.
    • Deliberazione dei Signori di Balia del 26 aprile 1457 a rogito di Ser Antonio Virelli.
    • Deliberazione di Balia del 1 marzo 1507 a rogito di Ser Antonio Virelli.
    • Pronunzia del Granduca Cosimo II del 3 novembre 1611.
    • Sentenza del Giureconsulto Giovanni Urceolo del 24 febbraio 1719.
  4. Stemma araldico: “Di bianco, alla Chiocciola passante, seminato di rose di Cipro partite di bianco e di rosso, alternate dalle lettere romane “U” e “M” di azzurro”.
  5. Colori: “Giallo e rosso in parti uguali con liste azzurre”.
  6. Motto: “Con lento passo e grave, nel Campo a trionfar Chiocciola scende”.
  7. Festa Titolare: il 29 giugno di ogni anno in occasione della festività dei Patroni SS. Pietro e Paolo.

 

DELLA CONTRADA E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE

ART. 1
E’ compito della Contrada della Chiocciola perpetuare la secolare tradizione del Palio mantenendo vivo in tutti i Chiocciolini lo spirito della Contrada.
La Contrada è retta ed amministrata dall’Assemblea Generale, dal Seggio, dalla Deputazione.
Sono emanazioni della Contrada la Società San Marco, la Sezione Piccoli Chiocciolini, la Società delle Donne.

 

 

DEI CHIOCCIOLINI

ART. 2
Costituiscono il Popolo della Contrada della Chiocciola tutti i nativi o geniali e, per elezione, anche quelle persone che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Contrada stessa.

ART. 3
E’ dovere di ogni Chiocciolino concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, al buon andamento della Contrada, essere ad essa fedele ed osservarne le Costituzioni.

 

 

DEI PROTETTORI

ART. 4

Sono Protettori della Contrada tutti coloro che si obbligano al pagamento di una quota annua o mensile il cui minimo viene stabilito dall’Assemblea Generale. I Protettori della Contrada sono di diritto Soci della Società San Marco.
Con l’eccezione dei Chiocciolini che fanno parte o provengono dalla Sezione Piccoli Chiocciolini, per essere accolti nel ruolo di Protettori occorre avanzare una domanda al Seggio il quale accerterà la presenza dei requisiti previsti all’art. 2.
Sono radiati dal ruolo di Protettori, con la conseguente perdita di ogni relativo diritto, coloro che si siano resi indegni di appartenere alla Contrada, ove tale indegnità sia stata riconosciuta con deliberazione dell’Assemblea Generale su proposta del Seggio.

ART. 5

Saranno considerati morosi i Protettori che non abbiano pagato la quota annuale entro il 31 agosto di ogni anno. I Protettori mensili sono considerati morosi quando alla data del 31 agosto di ciascun anno non abbiano effettuato versamenti mensili per un importo almeno pari alla quota annuale.
Fino alla cessazione della situazione di morosità a seguito del pagamento di tutte le quote arretrate, i Protettori morosi non possono partecipare alle assemblee né alle votazioni per la elezione delle cariche di Contrada e degli Organismi Collaterali, fermo restando quantoprevisto agli artt. 61, lett.a, e 73, secondo comma.
I Protettori morosi decadranno automaticamente dalla qualifica di Protettore e da ogni relativo diritto qualora, nonostante invito scritto, risultino morosi per tre quote annuali secondo quanto previsto al primo comma.
Chi è stato radiato dal ruolo dei Protettori per qualsiasi motivo, non potrà avanzare domanda al Seggio ai sensi dell’art. 4, terzo comma, per essere accolto nel ruolo dei Protettori prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla radiazione.

 

 

DEI GRANDI PATRONI

ART. 6

Sono Grandi Patroni i Protettori che si obbligano al pagamento di una speciale quota annuale il cui minimo è stabilito dall’Assemblea Generale su proposta della Deputazione.
I Grandi Patroni sono riportati in apposito elenco e possono essere consultati dal Priore su argomenti di particolare importanza per la Contrada.

 

 

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

ART. 7

L’organo deliberante della Contrada è l’Assemblea Generale, costituita dai Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto i 16 anni.

 

ART. 8

L’Assemblea Generale è convocata dal Priore.
La convocazione viene comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante avviso posto all’esterno della sede della Contrada e pubblicato sulla cronaca dei giornali locali.
L’avviso deve contenere la data, l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno da porre in discussione.
Il Cancelliere provvede ad inviare invito scritto, anche tramite fax o in via telematica, ad ogni membro del Seggio con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Per particolari circostanze che rivestano carattere di necessità e urgenza l’Assemblea Generale può essere convocata dal Priore senza l’osservanza delle suddette formalità, anche al suono della campana.
Nel giorno stabilito per la convocazione deve essere esposta alla sede della Contrada la bandiera. Mezz’ora prima dell’ora fissata per l’adunanza e all’inizio della seduta deve essere suonata la campana della Chiesa come avvertimento.

ART. 9

In seduta ordinaria l’Assemblea Generale deve essere convocata nelle seguenti occasioni:

  1. Entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni per l’insediamento del nuovo Seggio.
  2. Entro il 31 Marzo di ogni anno per l’approvazione del Rendiconto finanziario consuntivo presentato dalla Deputazione e già revisionato dal Collegio dei Revisori.
  3. Entro il 31 Marzo degli anni di insediamento del Seggio per la nomina del Collegio dei Revisori; i Revisori, alla scadenza del biennio, sono rieleggibili.
  4. Entro il 31 Marzo degli anni di insediamento del Seggio per la nomina dei rappresentanti della Contrada in seno al Comitato Amici del Palio; i rappresentanti della Contrada, alla scadenza del biennio, sono rieleggibili.
  5. Entro 20 giorni dalla data di effettuazione del Palio di agosto, o di un eventuale successivo Palio straordinario, per la presentazione della relazione morale e finanziaria del Capitano.
  6. Entro il 30 Settembre degli anni di scadenza del Seggio per l’elezione di sei membri della Commissione Elettorale.
  7. Entro il 20 Settembre degli anni di scadenza del Capitano per la nomina di tre membri della Commissione per l’elezione del Capitano.
  8. Entro 10 giorni dalla formalizzazione al Priore della candidatura del Capitano, ai sensi dell’art. 63, per la nomina del Capitano e del Terzo Fiduciario ai sensi dell’art. 66.

 

ART. 10
In seduta straordinaria l’Assemblea Generale può essere convocata ogni qualvolta il Priore lo ritenga necessario o la convocazione venga richiesta per iscritto, con la specifica degli argomenti da trattare, da almeno 50 Chiocciolini Protettori, ovvero quando lo richieda il Capitano per argomenti inerenti la sua carica.
Spetta all’Assemblea Generale in seduta straordinaria ogni decisione circa:

  • L’effettuazione e la partecipazione della Contrada a Palii straordinari.
  • I rapporti tra Contrade.
  • La sfiducia alla Deputazione e al Capitano, secondo quanto previsto all’art. 18.
  • La partecipazione a manifestazioni non previste dalle presenti Costituzioni.
  • L’acquisto e la vendita di beni immobili o l’accensione di vincoli reali sui beni stessi, secondo quanto previsto dall’art. 105.
  • L’adozione, su proposta del Seggio, dei criteri per l’assegnazione in affitto degli immobili di proprietà della Contrada, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma terzo, n. 1.
  • La nomina di Commissioni per particolari necessità.
  • La modifica delle Costituzioni.


ART. 11
Sono esclusi dalle sedute dell’Assemblea Generale:

  1. i Protettori morosi fino alla regolarizzazione della loro posizione ai sensi del secondo comma dell’art. 5;
  2. i Chiocciolini che sono dichiarati dal Seggio decaduti dalla qualifica di Protettore ai sensi del terzo comma dell’art. 5;
  3. i Chiocciolini che sono stati radiati dal ruolo dei Protettori con delibera dell’Assemblea ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4.

ART. 12
L’Assemblea Generale è presieduta dal Priore assistito dal Cancelliere, che dovrà redigere il verbale della seduta, e dai vice Cancellieri che dovranno prendere nota dei presenti, da riportare nel verbale medesimo.

ART. 13
All’inizio di ogni seduta deve essere data lettura, per la conseguente approvazione, del verbale della seduta precedente.

ART. 14
L’Assemblea Generale è legale in prima convocazione quando siano presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori.
In seconda convocazione è valida quando i presenti non siano inferiori a 60.

ART. 15
Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo se diversamente previsto dalle presenti Costituzioni, con votazione palese per alzata di mano, intendendosi per presenti tutti coloro che manifestano una qualunque espressione di voto sia esso favorevole, contrario, di astensione, bianco o nullo.
Nei casi espressamente previsti o quando il Priore lo ritenga opportuno, la votazione sarà assunta con votazione palese per appello nominale.
Su proposta del Priore o su richiesta di almeno 1/5 del presenti la delibera sarà presa con votazione segreta. Sarà in ogni caso segreta qualunque votazione relativa a persone.
E’ escluso l’esercizio del voto a mezzo delega.

ART. 16
Non può essere presa alcuna delibera senza che l’argomento sia stato preventivamente posto all’ordine del giorno, a meno che non venga disposto diversamente, in casi eccezionali, su proposta del Priore approvata dalla maggioranza dei presenti.

ART. 17
Gli argomenti da porre all’ordine del giorno sono scelti dal Priore secondo le necessità della Contrada.
Egli dovrà comunque porre all’ordine del giorno un determinato argomento quando questo sia richiesto per iscritto da almeno 30 Chiocciolini Protettori. L’argomento sarà discusso alla prima Assemblea Generale successivamente convocata.

ART. 18
E’ di competenza dell’Assemblea Generale deliberare in ordine alla sfiducia alla Deputazione ed al Capitano. La delibera di sfiducia alla Deputazione ed al Capitano è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea Generale, purché al momento della votazione siano presenti almeno 150 Chiocciolini Protettori.
Su richiesta di almeno 76 Chiocciolini Protettori la sfiducia viene discussa in un’assemblea appositamente convocata secondo quanto previsto al primo comma dell’art. 10.

ART. 19
Il voto di sfiducia alla Deputazione implica la decadenza dell’intero Seggio, i cui componenti rimangono peraltro in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi eletti. Questi ultimi restano in carica fino al compimento del biennio in corso.
In caso di sfiducia al Capitano, si applica l’art. 65.

ART. 20
Per ogni votazione, escluso quelle per alzata di mano, il Priore può nominare tre scrutatori.

 

 

DEL SEGGIO

ART. 21
Il Seggio è costituito:

  1. dai membri del Consiglio dei Maggiorenti;
  2. dai membri della Deputazione;
  3. dal Presidente del Gruppo Donatori di Sangue;
  4. da 50 Protettori in qualità di Consiglieri di Seggio.

ART. 22
I Consiglieri di Seggio coadiuvano la Deputazione nell’amministrazione della Contrada.
Il Seggio si riunisce almeno quattro volte l’anno.

E’ compito specifico del Seggio:

  1. Assegnare in affitto gli immobili di proprietà della Contrada sulla base di criteri approvati dall’Assemblea Generale, su proposta del Seggio stesso.
  2. Autorizzare la richiesta di affidamenti presso le banche.
  3. Esaminare il Rendiconto finanziario consuntivo predisposto dalla Deputazione prima della sua presentazione in Assemblea Generale.
  4. Nominare l’Addetto alla Sede.
  5. Nominare il Capo Alfiere ed il Capo Tamburino.
  6. Approvare l’accettazione di contributi ordinari e straordinari da parte di Enti, Associazioni, Società e quant’altri, qualora formalmente richiesto.
  7. Eleggere un membro della Commissione per l’elezione del Capitano, come previsto all’art. 61, primo comma, lett. c n. 2, e due membri della Commissione Elettorale, come previsto all’art. 72, comma primo, lett. b.
  8. Approvare i Rendiconti finanziari consuntivi predisposti dai Consigli Direttivi della Società delle Donne e della Sezione dei Piccoli Chiocciolini e la relazione annuale del Gruppo Donatori di Sangue.
  9. Esaminare il Rendiconto finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo della Società San Marco, già revisionato dall’organo competente.
  10. Approvare gli Statuti della Società delle Donne, della Sezione Piccoli Chiocciolini e il Regolamento del Gruppo Donatori di Sangue, e le loro modificazioni; le relative deliberazioni devono riportare il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
  11. Nominare la Commissione per la revisione delle Costituzioni di cui all’art. 106.
  12. Eleggere il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue.
  13. Deliberare su qualsiasi argomento che gli venga proposto dalla Deputazione e che non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea Generale.

ART. 23
I membri della Deputazione e i Consiglieri di Seggio restano in carica un biennio e sono rieleggibili.

ART. 24
Il Seggio è convocato e presieduto dal Priore.
E’ convocato altresì su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Cancelliere provvede ad inviare invito scritto, anche tramite fax o in via telematica, ad ogni membro del Seggio stesso con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Il Cancelliere redige regolare verbale della seduta, da leggersi e da porsi in approvazione all’inizio della successiva adunanza.

ART. 25
La seduta del Seggio è legale in prima convocazione ove alla stessa sia presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la seduta è legale quando sia presente un terzo più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti secondo le norme previste dall’art.15 delle presenti Costituzioni.

ART. 26
I membri del Seggio hanno l’obbligo di intervenire alle riunioni; dopo tre assenze consecutive ingiustificate saranno considerati decaduti dalla carica.
I membri del Seggio sono tenuti al pagamento di una quota il cui minimo mensile è stabilito dal Seggio stesso.

ART. 27
La surrogazione dei membri del Seggio nel corso del biennio spetta all’Assemblea Generale con nomina diretta. Nel caso che il numero dei membri da surrogare sia superiore a un quinto dei componenti del Seggio stesso, alla surrogazione si provvede con la procedura delle elezioni parziali, per le quali vigono le stesse disposizioni delle elezioni generali.
I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del Seggio per compiuto biennio.
Scaduto il biennio il Seggio resta in carica fino all’Assemblea di insediamento del nuovo Seggio.

 

 

DEL CONSIGLIO DEI MAGGIORENTI

ART. 28
Fanno parte di diritto e a vita del Consiglio dei Maggiorenti tutti i Priori e i Capitani della Contrada non più in carica, eccetto quelli che siano stati radiati dal ruolo dei Protettori ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, o siano decaduti dalla qualifica di protettore ai sensi dell’art. 5, penultimo comma.
E’ incompatibile con l’appartenenza al Consiglio dei Maggiorenti la candidatura e l’elezione a membro della Deputazione, dei Consigli Direttivi della Società San Marco, Società delle Donne e Sezione dei Piccoli Chiocciolini, e a Capitano sino a quando perduri lo stato di candidato o di eletto.

ART. 29
Il Consiglio dei Maggiorenti ha l’alta funzione di patronato e di tutela sulla Contrada e sulla sua attività; cura in particolare che ogni iniziativa e decisione siano conformi alle Costituzioni della Contrada.
Può inviare al Priore proprie segnalazioni in materia.
Svolge la propria funzione assolvendo ai seguenti compiti istituzionali:

  1. è organo consultivo del Priore e del Seggio, esprime pareri su loro richiesta o di propria iniziativa;
  2. su richiesta del Priore esprime il proprio parere (non vincolante) sulla interpretazione delle Costituzioni;
  3. decide su eventuali reclami in tema di regolarità delle operazioni elettorali;
  4. svolge opera di mediazione in caso di controversie che possano mettere a rischio l’unità della Contrada o riguardino gli Organi della Contrada;
  5. assume le funzioni della Commissione per la elezione del Capitano e/o della Commissione Elettorale qualora nel corso di due Assemblee non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, nominare le suddette Commissioni. Analoga assunzione di funzioni è prevista qualora una prima e una seconda Commissione per la elezione del Capitano e/o Elettorale non siano riuscite nel compito loro demandato ai sensi delle presenti Costituzioni;
  6. nomina, al proprio interno, un componente della Commissione Elettorale e un componente della Commissione per l’elezione del Capitano, dandone comunicazione al Priore in tempo utile rispetto alla data delle rispettive Assemblee Generali convocate ai sensi dell’art. 9 nn. 6 e 7.

ART. 30

  1. Il Consiglio dei Maggiorenti elegge al proprio interno, ogni due anni, un Coordinatore e un Segretario e si riunisce su iniziativa del Coordinatore e su richiesta di almeno quattro Maggiorenti o del Priore;
  2. la riunione è valida se è presente almeno la maggioranza del componenti il Consiglio; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti;
  3. il Segretario redige il verbale della riunione che sarà approvato e sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario nella prima riunione successiva.

 

DELLA DEPUTAZIONE

ART. 31
Fanno parte della Deputazione: il Priore, il Vicario, tre Pro Vicari uno dei quali è il Presidente della Società San Marco, il Camarlengo, il Vice Camarlengo, il Bilanciere, il Vice Bilanciere, l’Economo, quattro Vice Economi, il Cancelliere, due Vice Cancellieri, l’Addetto alla Comunicazione, tre Addetti ai Beni Immobili, quattro Addetti ai Protettori, l’Archivista, il Vice Archivista, l’Addetto al Museo, l’Addetto al Culto, il Correttore, la Presidente della Società delle Donne, il Presidente della Sezione dei Piccoli Chiocciolini, il Capitano.

ART. 32
La Deputazione è il massimo organo amministrativo, direttivo ed esecutivo della Contrada.
Ad essa spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli di esclusiva competenza del Seggio e dell’Assemblea Generale.
La Deputazione coordina le attività dei propri componenti, propone al Seggio e all’Assemblea Generale le opportune iniziative per il perseguimento degli scopi e dello sviluppo economico e culturale della Contrada ed attua le decisioni prese dagli Organi Costituzionali della Contrada stessa.
Nell’esercizio dei suoi compiti la Deputazione tiene conto delle previsioni di entrata e di uscita della Contrada.

ART. 33
La Deputazione si riunisce di norma almeno una volta al mese.
E’ facoltà del Priore convocarla tutte le volte che lo ritenga necessario.
I membri della Deputazione hanno l’obbligo di intervenire alle riunioni; dopo tre assenze ingiustificate saranno considerati decaduti dalla carica.
La seduta della Deputazione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Per ciascuna riunione il Cancelliere redige apposito verbale che, una volta approvato nella riunione successiva, viene controfirmato dal Priore.

 

 

DEGLI UFFIZIALI DI DEPUTAZIONE DEL PRIORE

ART. 34
Il Priore è il capo della Contrada e la rappresenta legalmente. Esso:

  • convoca e presiede tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada e delle speciali Commissioni eventualmente nominate;
  • firma la corrispondenza e ogni atto che riguardi la Contrada;
  • provvede a che tutto proceda regolarmente sorvegliando l’operato e l’attività di ogni Uffiziale e di chiunque nella Contrada abbia incarichi di qualsiasi natura;
  • si assicura che l’attività della Società San Marco, della Società delle Donne, della Sezione Piccoli Chiocciolini e di qualunque altro organismo della Contrada si svolga secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti;
  • compie la cerimonia del Battesimo Chiocciolino;
  • presenzia alle onoranze per le Feste Titolari delle Contrade alleate;
  • presenzia alle riunioni del Magistrato delle Contrade e alle cerimonie civili, militari e religiose;
  • risponde dell’operato della Deputazione al Seggio e all’Assemblea Generale;
  • compie, in nome e per conto della Contrada, tutto quanto non sia demandato espressamente ed esclusivamente alla competenza della Deputazione, del Seggio e dell’Assemblea Generale;  sostituisce il Capitano come previsto dall’art. 65;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Società San Marco.

 

DEL VICARIO

ART. 35
Il Vicario collabora con il Priore e lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di temporanea assenza o impedimento. Adempie agli incarichi che il Priore ritenesse di volta in volta affidargli.

 

 

DEI PRO VICARI

ART. 36
I Pro Vicari sostituiscono il Vicario, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso demandate. L’ordine di precedenza è determinato dall’anzianità in carica o, in caso di parità, dall’anzianità anagrafica. Ai Pro Vicari spetta la direzione e il coordinamento delle attività economico-finanziarie e organizzative della Contrada; il Presidente della Società San Marco assume la carica di Pro Vicario, con i compiti indicati dallo Statuto della Società stessa, e alla specifica attribuzione dei compiti a ciascun degli altri due Pro Vicari provvede il Priore nella prima riunione della Deputazione successiva all’Assemblea di insediamento, da tenersi in data anteriore alla prima riunione di Seggio. Ad uno dei Pro Vicari viene assegnato il compito di indicare alla Deputazione, per l’approvazione, i nominativi dei componenti la Redazione dell’ “Affogasanti”, organo ufficiale edito dalla Contrada, e, con la collaborazione di un Vice Cancelliere, di organizzare l’attività della Redazione stessa.

 

 

DEL CAMARLENGO

ART. 37
Il Camarlengo è il depositario dei contanti e di ogni altro valore finanziario della Contrada e ne risponde personalmente.

ART. 38
Spetta al Camarlengo provvedere alla riscossione di somme di qualsiasi natura ed entità ed al pagamento di ogni spesa su presentazione di documenti firmati dal Priore, o dal Vicario, o dai singoli Uffiziali per gli affari di loro competenza. In quest’ultimo caso i documenti devono essere controfirmati dal Pro Vicario addetto. Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono essere registrati su apposito libro di cassa. Le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria amministrazione devono essere depositate presso un Istituto bancario, con facoltà di operare a firma disgiunta del Priore e del Camarlengo.

ART. 39
Il Camarlengo è tenuto a rendere conto al Priore della situazione di cassa ogni qualvolta questi ritenga opportuno effettuarne la verifica.

ART. 40
Alla fine di ogni mese il Camarlengo deve presentare al Bilanciere copia del registro di cassa con i relativi documenti giustificativi.

 

 

DEL VICE CAMARLENGO

ART. 41
II Vice Camarlengo coadiuva il Camarlengo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

 

DEL BILANCIERE

ART. 42
Il Bilanciere:

  • conserva tutti i documenti contabili della Contrada fino all’approvazione del rendiconto finanziario d’esercizio, consegnandoli successivamente all’Archivista;
  • effettua le registrazioni contabili in ordine cronologico e predispone mensilmente la situazione economico finanziaria della Contrada;
  • sentita la Deputazione, redige il rendiconto finanziario consuntivo annuale per l’esame da parte del Seggio prima della presentazione all’Assemblea Generale;
  • sulla base delle indicazioni della Deputazione redige, all’inizio di ogni anno, le previsioni di entrata e di uscita di cui all’ultimo comma dell’art. 32;
  • conserva copia degli inventari dei beni immobili della Contrada compilati, per gli affari di propria competenza, dai singoli Uffiziali, i quali sono tenuti a comunicargli eventuali variazioni.

 

DEL VICE BILANCIERE

ART. 43
Il Vice Bilanciere coadiuva il Bilanciere e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

 

 

DELL’ECONOMO

ART. 44
L’Economo è il consegnatario dei beni mobili della Contrada (esclusi quelli di particolare interesse storico artistico di cui all’art. 52 e art. 54 e degli arredi sacri di uso corrente di cui all’art. 55) e ne cura il mantenimento proponendo alla Deputazione i necessari interventi. Dispone di un fondo, costituitogli dal Camarlengo, per le piccole spese, delle quali deve rendere conto e presentare mensilmente i relativi documenti giustificativi. Deve compilare ed aggiornare l’inventario dei beni mobili di cui è consegnatario. Copia di detto inventario e delle sue variazioni devono essere consegnate al Bilanciere ai sensi dell’art. 42, ultimo alinea.

ART. 45
L’Economo cura la formazione e la vestizione della Comparsa per le onoranze e per il Palio. Provvede alla collocazione delle bandiere e dei braccialetti nelle feste tradizionali e nelle altre occasioni previste dalle presenti Costituzioni, collaborando con le Commissioni appositamente nominate. Predispone servizi e quanto altro occorra in occasione di assemblee, convegni, cerimonie e riunioni in genere al fine di assicurarne la piena riuscita. Impartisce all’Addetto alla Sede le opportune istruzioni affinché esso disimpegni ogni attribuzione affidatagli con la maggiore cura possibile.

 

 

DEI VICE ECONOMI

ART. 46
I Vice Economi coadiuvano l’Economo seguendo le sue istruzioni e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento. Esplicano le mansioni a loro attribuite dall’Economo all’atto dell’insediamento e ne rispondono all’Economo stesso. Coadiuvano l’Economo e i Vice Economi l’Addetta all’Organizzazione e due Vice all’Organizzazione della Società delle Donne.

 

 

DEL CANCELLIERE

ART. 47
II Cancelliere:

  • assiste alle sedute della Deputazione, del Seggio e dell’Assemblea Generale, redigendone i verbali che firma, con il Priore, una volta approvati;
  • provvede all’invio della corrispondenza secondo le indicazioni del Priore;
  • dirama le convocazioni di cui agli artt. 8 e 24;
  • tiene in ordine l’archivio corrente della Contrada e ne cura con scrupolosità la conservazione dei documenti;
  • conserva la corrispondenza ricevuta, copia della corrispondenza inviata e ogni altra documentazione consegnandola periodicamente all’Archivista;
  • cura l’affissione degli avvisi di convocazione dell’Assemblea Generale e di ogni altro avviso che interessi la vita della Contrada, provvedendo ove occorra alla loro pubblicazione sulla stampa cittadina.

 

DEI VICE CANCELLIERI

ART. 48
I Vice Cancellieri coadiuvano il Cancelliere e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento. Nelle sedute dell’Assemblea Generale e del Seggio dovranno raccogliere i nominativi degli intervenuti e controllare la validità delle presenze stesse a norma degli artt. 5, 7 e 11. Un Vice Cancelliere collabora con il Pro Vicario incaricato di organizzare l’attività’ della Redazione dell’ “Affogasanti”.

 

 

DELL’ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE

ART. 49
L’Addetto alla comunicazione coordina i rapporti con i mezzi di informazione sia per conto della Contrada che degli Organismi collaterali che esplicano attività nell’ambito della Contrada stessa, provvede all’aggiornamento del Sito della Contrada, segue i social network e fa parte della Redazione dell’ “Affogasanti”.

 

 

DEGLI ADDETTI AI BENI IMMOBILI

ART. 50
Gli Addetti ai Beni Immobili, scelti fra persone di provata competenza in materia, sono consegnatari dei beni immobili della Contrada e devono occuparsi della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ loro compito inoltre istruire, per le decisioni degli organi competenti, le pratiche relative alle questioni tributarie inerenti gli immobili, all’acquisto e alla vendita degli stessi e alla determinazione del canone dei beni locati a terzi.

 

 

DEGLI ADDETTI AI PROTETTORI

ART. 51
Gli Addetti ai Protettori hanno il compito specifico di curare che tutti i Chiocciolini siano Protettori della Contrada e che contribuiscano, secondo le proprie possibilità, alle necessità della Contrada stessa. Essi provvedono all’aggiornamento dell’archivio dei Protettori di cui sono consegnatari, alla preparazione e compilazione delle tessere dei Protettori di cui cureranno la riscossione, consegnando al Camarlengo i relativi documenti giustificativi. Curano altresì quanto necessario per la raccolta delle sottoscrizioni per il Palio, fermo restando quanto previsto all’art. 58. Provvedono inoltre all’organizzazione dei tradizionali giri della Comparsa in omaggio ai Protettori. I compiti di cui sopra vengono suddivisi tra i vari addetti in occasione della prima riunione di Deputazione successiva all’insediamento del Seggio, tenendo conto anche della distribuzione territoriale dei Protettori. Coadiuva gli Addetti ai Protettori la Vice Presidente della Società delle Donne.

 

 

DELL’ARCHIVISTA

ART. 52
L’Archivista è il consegnatario dei beni mobili di particolare interesse storico ed artistico facenti parte dell’Archivio della Contrada. Esso cura l’aggiornamento dell’inventario dei beni di cui è consegnatario e propone agli Organi competenti le necessarie opere di restauro relative ai suddetti beni. Cura la raccolta dei documenti contabili e della corrispondenza che gli vengono consegnati dal Bilanciere e dal Cancelliere.

 

 

DEL VICE ARCHIVISTA

ART. 53
Il Vice Archivista coadiuva l’Archivista nel compito di: organizzazione e custodia dell’archivio storico e di quello moderno; cura della biblioteca; inventariazione e organizzazione del materiale fotografico e audiovisivo; restauro del materiale cartaceo.

 

 

DELL’ADDETTO AL MUSEO

ART. 54
L’Addetto al Museo è il consegnatario dei beni mobili facenti parte del Museo, nonché degli arredi sacri e paramenti sacri, esclusi quelli di uso corrente. Ha il compito di custodire e conservare il patrimonio museale, di tenere l’inventario dei beni e curarne il restauro, nonché di gestire la struttura museale e di seguirne le visite.

 

 

DELL’ADDETTO AL CULTO

ART. 55
L’Addetto al Culto predispone ed organizza le varie cerimonie religiose della Contrada; provvede alla sistemazione ed all’arredamento dell’Oratorio in occasione degli Uffici religiosi; è il consegnatario degli Arredi sacri di uso corrente di cui cura il mantenimento e aggiorna l’inventario, una copia del quale consegna al Bilanciere. Periodicamente consegna al Camarlengo la nota delle riscossioni e delle spese effettuate per il Culto o durante l’Uffiziatura della Chiesa, con i documenti giustificativi e l’eventuale differenza in contanti.

 

 

DEL CORRETTORE

ART. 56
Il Correttore è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Seggio e resta in carica fino alla revoca del mandato o dimissioni.

ART. 57
Il Correttore provvede all’esercizio del Culto, all’Uffiziatura della Chiesa ed alla Benedizione del Cavallo e del Fantino il giorno del Palio.

 

 

DELLE COMMISSIONI E DEI COLLEGI PERMANENTI

ART. 58
La Commissione Rapporti con i Protettori coadiuva la Deputazione nella raccolta delle sottoscrizioni per le Carriere e per ogni altra iniziativa che la Contrada riterrà opportuno effettuare. La Commissione, la cui durata è pari a quella della Deputazione in carica, è diretta dal Pro Vicario addetto ed è composto da Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto il 18° anno di età nominati dalla Deputazione entro 30 giorni dall’Assemblea di insediamento del Seggio. La Deputazione determina le modalità di funzionamento della Commissione. I nominativi della Commissione sono comunicati all’Assemblea Generale nella prima riunione successiva alla nomina. I membri della Commissione consegnano al Camarlengo i documenti giustificativi delle sottoscrizioni. E’ impegno morale per ogni Protettore, in particolare per chi occupa una qualunque carica in Contrada e negli Organismi Collaterali, partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle sottoscrizioni indette dalla Contrada.

ART. 59
La Commissione per l’Oliveta, la cui durata è quella della Deputazione in carica, ha il compito di supportare i competenti organi della Contrada nella gestione dell’area verde denominata Oliveta; in particolare:

  • quanto allo sviluppo e alla manutenzione dello spazio verde, coadiuvando gli Addetti ai Beni Immobili in coordinamento con il Collegio Beni Immobili di cui all’art. 60, lett. c;
  • quanto all’organizzazione delle attività da svolgersi all’Oliveta, coadiuvando l’Economato in coordinamento con il Collegio Economato di cui all’art. 60, lett. b, e supportando altresì il Consiglio Direttivo della Società San Marco per le attività svolte all’Oliveta dalla Società stessa. E’ composta da almeno n. 12 membri che sono eletti, su proposta della Deputazione, nella prima Assemblea Generale successiva a quella di insediamento del Seggio. E’ diretta dal Vicario.

ART. 60
Sono istituiti i Collegi sotto indicati, la cui durata è quella della Deputazione in carica, composti da membri nominati dal Seggio al proprio interno e da Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto il 18° anno di età nominati dalla Deputazione, con la funzione di coadiuvare e sostenere l’attività della Deputazione nello svolgimento delle varie mansioni previste. Al Pro Vicario addetto allo specifico settore secondo quanto previsto all’art. 36, comma secondo, spettano la direzione dei singoli Collegi e il coordinamento della loro attività con i membri della Deputazione con la mansione prescritta. I Collegi sono i seguenti:

  1. Collegio dei Protettori, con un minimo di sei membri, di cui almeno tre nominati dal Seggio e almeno tre dalla Deputazione: coadiuva gli Addetti ai Protettori nell’organizzazione ed esazione del protettorato e nella gestione dei rapporti con i Protettori;
  2. Collegio Economato, con un minimo di sei membri, di cui almeno tre nominati dal Seggio e almeno tre dalla Deputazione: supporta l’Economato nei compiti previsti dagli artt. 44 e 45, partecipa all’organizzazione e allo svolgimento delle varie attività nel corso dell’anno; l’Economo della Contrada può attribuire ai membri del Collegio incarichi specifici;
  3. Collegio dei Beni Immobili, con un minimo di quattro membri, di cui almeno due nominati dal Seggio e almeno due dalla Deputazione: coadiuva gli Addetti nell’amministrazione e nella manutenzione del patrimonio immobiliare, degli impianti e delle attrezzature della Contrada; partecipa alle fasi di progettazione ove richiesto;
  4. Collegio di Cancelleria, con un minimo di sei membri, di cui almeno tre nominati dal Seggio e almeno tre dalla Deputazione: coadiuva i Cancellieri nello svolgimento delle mansioni previste agli artt. 47 e 48; si occupa dell’organizzazione e sviluppo delle varie pubblicazioni della Contrada;
  5. Collegio dell’Archivio e dei Beni Museali, con un minimo di quattro membri, di cui almeno due nominati dal Seggio e almeno due dalla Deputazione: coadiuva l’Archivista e l’Addetto al Museo nello svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 52 e 54;
  6. Collegio Solidarietà, con un minimo di otto membri, di cui almeno quattro nominati dal Seggio e almeno quattro dalla Deputazione; ne fanno altresì parte di diritto il Presidente, il Segretario e il Medico del Gruppo Donatori di Sangue della Contrada: coadiuva la Deputazione nel promuovere, organizzare e sostenere iniziative a favore di contradaioli in difficoltà per età, salute e disagio sociale; tali iniziative possono anche riguardare materie ed eventi che superino il confine della Contrada;
  7. Collegio Cultura, con un minimo di otto membri, di cui almeno quattro nominati dal Seggio e almeno quattro dalla Deputazione: coadiuva la Deputazione nel promuovere, organizzare e sostenere iniziative di carattere informativo, divulgativo e similari; partecipano alle riunioni del Collegio i componenti la Redazione dell’ ”Affogasanti”. I membri dei Collegi sono nominati nelle prime riunioni di Seggio e di Deputazione successive all’Assemblea di insediamento del Seggio. I nomi dei membri dei Collegi sono resi pubblici e comunicati nella prima Assemblea successiva alla nomina. Su proposta del Priore possono essere nominati altri Collegi specifici per esigenze particolari della Contrada, anche di durata temporale limitata.

 

DEL CAPITANO

ART. 61

  1. Il Capitano è eletto ogni due anni dall’Assemblea Generale, convocata ai sensi dell’art. 9, n. 8, con votazione segreta con appello nominale. Sono eleggibili i Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto il 21° anno di età. La carica di Capitano è incompatibile con le cariche di Deputazione. Resta fermo quanto dispone in materia il Regolamento Comunale per il Palio. Prima della presentazione all’Assemblea il nominativo proposto deve essere validato dal Camarlengo per gli effetti di cui all’art. 5.
  2. Il nominativo del Capitano è proposto dalla Commissione prevista alla successiva lett. c. E’ consentita la presentazione di altri nominativi proposti in sede di Assemblea Generale. Nel caso di più candidati, qualora nessuno ottenga la maggioranza di cui all’art. 15, si procederà al ballottaggio tra quei due che avranno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto la maggioranza di cui all’art. 15. Se nessuno dei due avrà ottenuto detta maggioranza, ambedue i candidati si intenderanno bocciati.
  3. La Commissione per l’elezione del Capitano è composta da 5 membri di cui:
    1. 3 eletti nell’Assemblea Generale, convocata ai sensi dell’art. 9, n. 7, su una lista di almeno 5 Chiocciolini Protettori che abbiano superato il 18° anno di età e presenti all’Assemblea stessa; sulla scheda può essere indicato un solo nominativo;
    2. 1 eletto in Seggio ai sensi dell’art. 22, comma terzo, n. 7, su una lista di almeno 3 Chiocciolini Protettori che abbiano superato il 18° anno di età e presenti alla riunione di Seggio;
    3. 1 eletto dal Consiglio dei Maggiorenti ai sensi dell’art. 29, comma secondo, lett. f. Le votazioni di cui sopra devono avvenire a scrutinio segreto. Il più anziano degli eletti assume la carica di Presidente della Commissione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei Maggiorenti non fossero in grado di eleggere il proprio nominativo nella Commissione, l’Assemblea Generale elegge quattro nominativi su una lista di almeno sei Chiocciolini Protettori e sulla scheda non possono essere indicati più di due nominativi. Qualora manchino ambedue i nominativi, l’Assemblea elegge cinque nominativi su una lista di almeno sette Chiocciolini Protettori e sulla scheda non possono esse indicati più di due nominativi.

ART. 62
In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione, da comunicare per iscritto al Priore e al Coordinatore dei Maggiorenti, se ne procederà alla sostituzione entro i successivi quindici giorni dal parte degli stessi organi che hanno eletto i dimissionari. L’Assemblea, in caso di dimissioni di uno o due membri di sua elezione, provvede alla nomina dei sostituti su una lista rispettivamente di almeno tre o almeno quattro Chiocciolini Protettori, in ogni caso con l’indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Il Seggio provvede alla sostituzione su una lista di almeno tre Chiocciolini Protettori. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei Maggiorenti non fossero in grado di eleggere il proprio sostituto, a ciò provvede l’Assemblea Generale ai sensi dell’art. 61, penultimo e ultimo comma. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri si provvederà alla nomina di una nuova Commissione secondo quanto previsto al precedente art. 61, primo comma, lett. c.

ART. 63
La Commissione per l’elezione del Capitano ha un mandato dall’Assemblea Generale di 35 giorni dalla sua nomina; trascorso tale termine senza l’avvenuta formalizzazione al Priore della candidatura del Capitano, il Priore convocherà una nuova Assemblea Generale in cui la Commissione relazionerà sull’andamento dei lavori e l’Assemblea Generale, su richiesta della Commissione, potrà prolungare il mandato della Commissione stessa per non più di 10 giorni oltre la data dell’Assemblea.

ART. 64
Il Capitano è il solo responsabile della Corsa, fermo quanto previsto dall’art. 65. Presenzia all’estrazione delle Contrade e ad ogni altra riunione dei Capitani delle Contrade ritualmente convocata.

ART. 65
In caso di vacanza della figura del Capitano per dimissioni o sfiducia, assume l’incarico di Capitano il Priore, il quale è tenuto a convocare, nel più breve tempo possibile, i competenti Organi della Contrada per la nomina della Commissione di cui all’art. 61, primo comma, lett. c. Il nuovo Capitano resterà in carica fino al compimento del biennio in corso. Scaduto il biennio il Capitano resta in carica fino alle nuove elezioni.

ART. 66
Il Capitano sceglie a suo giudizio insindacabile il Fantino e il Barbaresco e si avvale dell’opera di due Fiduciari che nomina all’atto della sua elezione. L’Assemblea Generale elegge ogni due anni, con le modalità di cui all’art. 61, primo comma, lett. a, un terzo Fiduciario, da affiancare ai due nominati dal Capitano. La carica di Fiduciario è incompatibile con le cariche di Deputazione. Il Barbaresco ed i Fiduciari sono tenuti a seguire fedelmente le direttive del Capitano.

ART. 67
Il Capitano ha l’obbligo di tenere informato il Priore sulle questioni, anche finanziarie, relative al Palio, fermo comunque restando la sua esclusiva responsabilità sancita dal primo comma dell’art. 64.

ART. 68
Entro 7 giorni dall’effettuazione del Palio di Agosto o di un eventuale Palio Straordinario successivo, il Capitano ha l’obbligo di rimettere al Priore, per la presentazione in Assemblea Generale, la relazione morale e finanziaria relativa alla gestione dei Palii dell’anno, restando comunque esclusa la specifica delle entrate e della spese.

ART. 69
Per ogni Carriera alla quale la Contrada partecipa, il Priore, il Vicario, i tre Pro Vicari, il Camarlengo e il Cancelliere, in seduta segreta, in base agli elementi acquisiti pongono a disposizione e garantiscono al Capitano, che interviene alla seduta insieme ai Fiduciari, quella cifra che ritengono opportuna, sentita la relazione con le relative richieste del Capitano in ordine alle contingenti necessità. Della seduta sarà redatto il verbale da trascriversi in apposito libro e da firmarsi da tutti gli intervenuti alla seduta medesima; il libro è conservato dal Cancelliere in modo riservato ed è consultabile solo dai partecipanti alla riunione, informandone preventivamente il Priore. Fermo quanto sopra, il Priore può convocare la Commissione Finanziaria in qualsiasi momento lo ritenga opportuno in relazione alle necessità finanziarie della gestione del Palio nel suo complesso, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 67.

ART. 70
La cifra di cui all’articolo precedente resta definitiva a tutti gli effetti e nessun impegno che superi il limite stabilito è riconosciuto a carico della Contrada.

ART. 71
Spetta al Capitano, sentito il Priore, impartire precise disposizioni agli Alfieri sullo spiegamento o meno delle bandiere in caso di vittoria di altre Contrade.

 

 

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

ART. 72
La Commissione Elettorale è composta da 9 membri di cui:

  1. 6 eletti dall’Assemblea Generale su una lista di almeno 9 Chiocciolini Protettori che abbiano superato il 18° anno di età, presenti all’Assemblea stessa. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Su ogni scheda non possono essere indicati più di tre nominativi;
  2. 2 eletti dal Seggio ai sensi dell’art. 22, comma terzo, n. 7, su una lista di almeno 4 Chiocciolini Protettori che abbiano superato il 18° anno di età, presenti alla riunione di Seggio. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Su ogni scheda può essere indicato un solo nominativo;
  3. 1 eletto dal Consiglio dei Maggiorenti. Il più anziano degli eletti assume la funzione di Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei Maggiorenti non fossero in grado di eleggere i propri nominativi nella Commissione Elettorale, l’Assemblea Generale convocata ai sensi dell’art. 9 n. 6, provvede a nominare quelli mancanti. Qualora manchi un nominativo l’Assemblea elegge 7 nominativi su una lista di almeno 10 Chiocciolini Protettori e su ogni scheda non possono essere indicati più di tre nominativi; qualora manchino due nominativi l’Assemblea elegge otto nominativi su una lista di almeno 11 Chiocciolini Protettori e su ogni scheda non possono essere indicati più di quattro nominativi; qualora manchino tre nominativi l’Assemblea elegge 9 nominativi su una lista di almeno 12 Chiocciolini Protettori e su ogni scheda non possono essere indicati più di quattro nominativi. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide con la presenza di almeno 7 membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 73
La Commissione Elettorale provvede alla compilazione di una scheda indicante, in liste separate, i nominativi di persone comprese nei ruoli di Chiocciolini Protettori e che abbiano superato il 18° anno di età, candidati per la Deputazione e a Consiglieri di Seggio, nonché per i Consigli Direttivi della Società San Marco, della Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini. Tale scheda, prima della presentazione ufficiale, deve essere validata dal Camarlengo per gli effetti di cui all’art. 5. I membri della Commissione Elettorale sono eleggibili.

ART. 74
La Commissione Elettorale ha un mandato dall’Assemblea Generale di 90 giorni; trascorso tale termine senza l’avvenuta presentazione delle liste, il Priore convocherà un’Assemblea Generale in cui la Commissione relazionerà sull’andamento dei lavori e l’Assemblea Generale, su richiesta della Commissione, potrà prolungare il mandato alla Commissione stessa per non più di 15 giorni oltre la data dell’Assemblea.

ART. 75
In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione, da comunicare per iscritto al Priore e al Coordinatore del Consiglio dei Maggiorenti, se ne procederà alla sostituzione entro i successivi 15 giorni da parte degli stessi organi che hanno eletto i dimissionari. L’Assemblea provvede alla nomina dei sostituti su una lista di almeno sei candidati per quattro sostituti con possibilità di votarne due; almeno cinque per tre sostituti, almeno tre per due sostituti e almeno due per un solo sostituto con possibilità in ogni caso di votarne uno. Il Seggio provvede alla sostituzione su una lista di almeno tre o quattro Chiocciolini Protettori se i sostituti da nominare sono rispettivamente uno o due; in ogni caso sulla scheda può essere indicato un solo nominativo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei Maggiorenti non fossero in grado di eleggere i propri sostituti, a ciò provvede l’Assemblea su una lista di almeno cinque per tre sostituti, di almeno quattro per due sostituti e di almeno tre per un solo sostituto, con possibilità in ogni caso di votarne uno. Nel caso che i membri dimissionari siano cinque o più, l’intera Commissione si intende decaduta e si provvederà quindi alla nomina di una nuova Commissione con le modalità previste all’art. 72. I membri uscenti sono rieleggibili.

ART. 76
La scheda deve riportare la lista dei nominativi da eleggere preceduti dalla specificazione della carica per la quale ciascun candidato viene presentato; deve inoltre recare a fianco di ogni candidato uno spazio in bianco ove l’elettore possa indicare un eventuale altro nominativo in sostituzione di quello proposto.

ART. 77
La Commissione Elettorale provvede alla scelta di ciascuno dei candidati, con votazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 78
E’ consentita la presentazione di altre liste, purché ognuna sia sottoscritta da almeno 50 Chiocciolini elettori con relativa firma ed indirizzo. Tali liste dovranno contenere nome, cognome ed indirizzo dei candidati alle varie cariche, con firma per accettazione di ognuno di essi. Le liste, prima della pubblicazione prevista dall’art. 79, dovranno essere esaminate dal Camarlengo per gli effetti di cui all’art. 5. Ciascun nominativo potrà presentarsi candidato in una sola lista.

ART. 79
Ogni lista dovrà essere pubblicata, a cura della Commissione Elettorale, mediante affissione all’esterno della sede della Contrada almeno 7 giorni prima della data fissata per l’inizio delle votazioni.

ART. 80
Sono elettori i Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data fissata per le votazioni, salvo quanto disposto dall’art. 5.

ART. 81
La Commissione Elettorale fissa il giorno e l’ora delle Elezioni dandone comunicazione al Priore e al Cancelliere, il quale ultimo provvede alla convocazione degli elettori mediante avviso posto all’esterno della sede della Contrada e pubblicato sulla cronaca dei giornali locali e su manifesti murali almeno 7 giorni prima della data fissata per le Elezioni.

ART. 82
La votazione per le elezioni dei membri della Deputazione, dei Consiglieri di Seggio, dei Consigli Direttivi della Società San Marco, della Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini deve avvenire a scrutinio segreto. E’ escluso l’esercizio a mezzo delega.

ART. 83
La Commissione Elettorale deve assistere a tutte le operazioni di votazione per la validità delle quali almeno tre membri della Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI 42 Commissione stessa devono essere sempre presenti. Ogni scheda, preventivamente autenticata col sigillo della Contrada e con la firma di un componente della Commissione Elettorale, deve essere riconsegnata dagli elettori debitamente piegata per garantirne il segreto. Le schede votate sono raccolte in un’urna preventivamente sigillata con nastro e bolli di ceralacca a cura della Commissione Elettorale. Le operazioni di apertura e di chiusura delle urne devono essere pubbliche.

ART. 84
Terminate le votazioni, la Commissione Elettorale effettua lo spoglio delle schede votate, registrando i voti conseguiti da ogni candidato. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei propri componenti, nei casi controversi, sulla validità del voto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato nelle singole cariche un numero di voti superiore al 50 % dei voti validi. Nel caso di presentazione di più liste risulteranno eletti coloro che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, avranno riportato più del 50 % dei voti ottenuti dalla lista stessa.

ART. 85
Terminato lo scrutinio dei voti e proclamati i risultati la Commissione Elettorale redige il verbale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio con l’elenco dei votanti e l’indicazione degli eletti. Detto verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale, viene consegnato al Cancelliere. Delle avvenute elezioni verrà data comunicazione al popolo di San Marco mediante il suono della campana. La Commissione Elettorale invierà inoltre comunicazione scritta agli eletti per l’Assemblea di insediamento, da essere convocata a cura del Presidente della Commissione stessa.

 

 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 86
Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, eletti per un biennio ai sensi dell’art. 9, n. 3, hanno il compito di :  esaminare il Rendiconto finanziario sia delle singole voci che nelle risultanze finanziarie e patrimoniali;

  • esaminare i libri contabili e i documenti giustificativi, rilevando eventuali inosservanze alle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
  • verificare la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Contrada;
  • esporre le proprie conclusioni all’approvazione dell’Assemblea Generale.

 

 

DEL CAPO ALFIERE E DEL CAPO TAMBURINO

ART. 87
Il Capo Alfiere e il Capo Tamburino sono nominati dal Seggio ai sensi dell’art. 22, comma terzo, n. 5. Spetta loro :

  • coadiuvare l’Economo nella cura e nella manutenzione dei tamburi e delle bandiere della Contrada;
  • istruire i nuovi alfieri ed i nuovi tamburini;
  • collaborare con l’Economo alla formazione della Comparsa per il Corteo Storico e per la Festa Titolare;
  • collaborare con l’Economo alla scelta degli alfieri e dei tamburini per le manifestazioni cui interviene la Contrada.

ART. 88
E’ fatto divieto al Capo Alfiere ed al Capo Tamburino di fornire le proprie prestazioni, anche sotto forma di insegnamento, in occasione di manifestazioni estranee al Palio di Siena, pena la decadenza dalla carica su deliberazione del Seggio.

 

 

DELLA COMPARSA

ART. 89
E’ affidata al Capitano, di concerto con l’Economo, la formazione della Comparsa della Contrada per il Corteo Storico. E’ data la preferenza ai giovani che, per la prestanza fisica, attitudine e serietà, diano garanzie di ben figurare nella Comparsa stessa. La Comparsa deve seguire le istruzioni dell’Economo che ne è il diretto responsabile nei confronti del Priore.

ART. 90
Tutti coloro che indossano in ogni circostanza i costumi della Contrada devono sentirsi orgogliosi di tale onore e sono tenuti a mantenere un contegno corretto ed educato, evitando ogni schiamazzo e gesto incomposto per il buon nome della Contrada.

ART. 91
I Figuranti di cui al precedente articolo devono curare che i costumi, le armi, le bandiere, gli attrezzi e quanto altro dato loro in consegna, sia tenuto con il massimo riguardo evitando ogni danno. In caso di danni e ove questi siano riscontrati dolosi, il Figurante, consegnatario del bene danneggiato, è ritenuto personalmente responsabile.

 

 

DELL’ADDETTO ALLA SEDE

ART. 92
L’Addetto alla Sede è nominato dal Seggio ed è alle dirette dipendenze dell’Economo, al quale deve segnalare ogni necessità rilevata nell’esercizio delle proprie mansioni circa l’ordinaria manutenzione e conservazione dei beni della Contrada. E’ suo compito curare la pulizia dei locali, della Chiesa, dei mobili e degli arredi della Contrada.

ART. 93
L’Addetto alla Sede non può, senza debita autorizzazione, consentire l’ingresso nei locali della Contrada.

ART. 94
L’Addetto alla Sede cura la vestizione del Paggio Maggiore e di altri eventuali Figuranti nelle circostanze indicategli dall’Economo e collabora nei giorni del Palio alla vestizione della Comparsa. Al rientro in Contrada dei Figuranti riferisce all’Economo circa lo stato delle monture e di quanto altro adoperato. Deve inoltre mettersi a disposizione dell’Addetto al Culto e del Correttore per l’arredamento della Chiesa ogni qualvolta ciò si renda necessario.

ART. 95
Fra la Contrada e l’Addetto alla Sede è redatta, ai fini di regolare i reciproci rapporti, apposita convenzione scritta, approvata dal Seggio.

 

 

DELLA FESTA TITOLARE E DELLE ONORANZE

ART. 96
Nel giorno della Festa Titolare la Comparsa effettua il tradizionale “Giro Cittadino” in onore dei propri Protettori.

ART. 97
Tutti i Chiocciolini hanno diritto di ricevere il Battesimo Chiocciolino impartito dal Priore con l’acqua della Fontanina della Contrada.

ART. 98
I Protettori possono chiedere l’intervento della rappresentanza della Contrada (Figurante con Bandiera) e l’uso della Chiesa per cerimonie familiari, sempre che corrispondano in via straordinaria alla Contrada, a titolo di rimborso spese, una quota da stabilire annualmente dalla Deputazione.

ART. 99
La Bandiera della Contrada viene esposta alla sede:

  • nel giorno della riunione dell’Assemblea Generale;
  • in occasione delle Elezioni, del Banchetto Annuale, del Battesimo Chiocciolino e di ogni altra ricorrenza e manifestazione della Contrada;
  • in occasione della nascita di Chiocciolini;
  • abbrunata, in occasione del decesso di Protettori. Viene inoltre esposta:
  • ai confini della Contrada per la Festa Titolare e nei giorni del Palio;
  • nella Basilica di Provenzano per il Palio di Luglio;
  • in Cattedrale per il Palio di Agosto;
  • al Palazzo Comunale nel giorno dell’estrazione delle Contrade e nei giorni del Palio;
  • all’abitazione del Priore e del Capitano della Contrada nei giorni del Palio;
  • in Cattedrale per la Domenica in Albis e per il Corpus Domini;
  • nelle Chiese della circoscrizione territoriale della Contrada nel giorno della Festa Titolare;
  • nel territorio delle Contrade Alleate in occasione della loro Festa Titolare;
  • nel territorio delle Contrade Alleate ed Amiche in occasione dei Festeggiamenti per la Vittoria;
  • tutte le volte che l’esposizione sia autorizzata dalla Deputazione. La Bandiera viene recata dal Paggio Maggiore:
  • per la Benedizione del drappellone del Palio di Luglio a Provenzano;
  • alla Processione della Domenica in Albis e del Corpus Domini;
  • ai funerali dei Priori e dei Capitani in carica delle altre Contrade;
  • ai funerali dei Maggiorenti della Contrada;
  • ai funerali del Priore e del Capitano della Contrada, unitamente a 4 paggetti.

La Bandiera viene recata da un Figurante in occasione dei funerali di un Protettore. Delle disposizioni suddette è responsabile l’Economo, il quale deve dare di volta in volta precisi ordini all’Addetto alla Sede.

ART. 100
Resta ferma la partecipazione della Contrada alle manifestazioni previste dal calendario approvato dal Magistrato delle Contrade e ad ogni altra cerimonia su disposizione del Magistrato stesso.

 

 

DEGLI ORGANISMI COLLATERALI

ART. 101
Esplicano attività nell’ambito della Contrada:

  • La Società San Marco;
  • La Società delle Donne;
  • La Sezione Piccoli Chiocciolini.

Lo Statuto della Società San Marco e le sue modifiche sono approvate dall’Assemblea della Società e comunicate al Seggio. Gli Statuti della Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini e le loro modificazioni sono approvati dal Seggio. Le Società e la Sezione sono guidate da un proprio Consiglio Direttivo secondo le norme contenute nei rispettivi Statuti. In omaggio alle tradizioni e alle consuetudini, per le situazioni non previste nei rispettivi Statuti delle Società e della Sezione si fa riferimento alle Costituzioni della Contrada. Le Società e la Sezione devono prestare piena collaborazione alla Contrada e svolgere la propria attività nell’ambito degli indirizzi e in armonia con le finalità della Contrada stessa. Per particolari situazioni di ordine finanziario, morale o amministrativo la Deputazione della Contrada, su parere conforme del Seggio, può sciogliere i Consigli Direttivi delle Società e della Sezione delegando alla reggenza un proprio membro fino alla elezione dei nuovi Consigli secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Statuti e dalle presenti Costituzioni.

ART. 102
I Presidenti dei Consigli Direttivi della Società San Marco, della Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini fanno parte della Deputazione ai sensi dell’art. 31. Il Presidente della Società San Marco assume la qualifica di Pro Vicario ai sensi dell’art. 36. Ai fini del miglior coordinamento delle attività della Contrada, il Priore convoca apposite riunioni alle quali intervengono, oltre al Vicario e ai Pro Vicari, i Presidenti dei Consigli Direttivi della Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini.

ART. 103
E’ costituito in seno alla Contrada il Gruppo Donatori di Sangue. Il Regolamento del Gruppo e le sue modificazioni sono approvate dal Seggio. Il Presidente del Gruppo è nominato dal Seggio e fa parte di diritto del Seggio stesso; il Presidente, il Segretario e il Medico del Gruppo fanno parte del Collegio Solidarietà di cui all’art. 60, terzo comma, lett. f. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente presenta al Priore, per la successiva approvazione del Seggio, una relazione concernente l’attività svolta dal Gruppo nell’anno precedente.

 

 

DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

ART. 104
Sono inalienabili le opere d’Arte, l’Archivio Storico, gli Arredi Sacri e quanto attiene all’esercizio del Culto, i costumi, le bandiere, i tamburi, le armi e tutti gli altri beni costituenti il Museo della Contrada.

ART. 105
Per disporre l’acquisto o la vendita di beni immobili o l’accensione di vincoli reali sui beni stessi è necessaria l’approvazione, mediante appello nominale e con votazione palese, di almeno due terzi più uno dei partecipanti all’Assemblea Generale, purché al momento della votazione siano presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori.

 

 

DELLA MODIFICA DELLE COSTITUZIONI

ART. 106
Le presenti Costituzioni possono essere modificate con deliberazione dell’Assemblea Generale all’uopo convocata su proposte presentate da una Commissione eletta in Seggio secondo quanto previsto all’art. 22, comma terzo, n. 11, ovvero su motivate proposte presentate da almeno 30 Chiocciolini Protettori. In ogni caso tale deliberazione deve riportare il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all’Assemblea stessa, purché al momento della votazione siano presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori

 

 

DELLE SANZIONI

ART. 107
Nell’ambito di tutti gli eventi che comunque coinvolgono la Contrada, sono applicabili le seguenti sanzioni: 1. lettera di richiamo della Contrada da deliberare dalla Deputazione; 2. sospensione temporanea da 2 a 150 giorni dai diritti di Protettore, da deliberare dal Seggio su proposta della Deputazione. Risultano invariate le procedure relative alle sanzioni di cui all’art. 4. Resta fermo quanto previsto agli artt. 4 e 5 della presenti Costituzioni e quanto previsto dallo Statuto della Società San Marco in materia di sanzioni.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 108
Le norme costituzionali e loro eventuali modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione, salvo per quanto non diversamente disposto dall’Assemblea.

ART. 109
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Costituzioni, valgono gli usi e le consuetudini della Contrada.