Sentenza sui confini: la posizione della Chiocciola

Sentenza sui confini: la posizione della Chiocciola

Cartolina ufficiale Paggi senesi, 1904

Cartolina ufficiale Paggi senesi, 1928

In riferimento alla recente sentenza emessa dal Tribunale di Siena nella controversia sui confini tra Chiocciola e Tartuca, corre l’obbligo di alcune precisazioni a memoria di quanto incredibile e devastante per il mondo contradaiolo sia tale sentenza.

Circa i passaggi e i comportamenti che hanno obbligato la Contrada della Chiocciola a portare la controversia in tribunale, basterà brevemente ricordare l’assoluta indisponibilità della Tartuca ad ogni richiesta di colloquio dall’anno 2010 e anche il suo rifiuto di seguire la strada dell’arbitrato indicata all’unanimità dal Magistrato della Contrade nel 2014 proprio per la risoluzione delle controversie territoriali.

La Tartuca afferma di non aver aderito all’arbitrato perché il problema sarebbe stato affrontato e chiarito oltre 30 anni fa; si scorda però di dire che all’epoca le mattonelle furono poste (senza un accordo scritto e senza l’autorizzazione delle Assemblee delle due Contrade) sulla base di una interpretazione del Bando di Violante di Baviera che documenti successivamente rinvenuti hanno dimostrato essere errata, fuor di ogni dubbio. La Contrada della Chiocciola chiede quindi “ora” che sia posto rimedio all’errore di “allora”.

In primis va evidenziato come la sentenza, dopo aver affermato che il Bando è una normativa ancora vigente nel nostro ordinamento, riconosca in piena chiarezza che “effettivamente il confine con la Contrada della Tartuca si colloca là dove era posto l’Arco del Convento di Castelvecchio, ovverosia, facendo riferimento all’attuale stato dei luoghi, su via Tommaso Pendola all’altezza dell’odierno numero civico 62, per come definito dal Bando”.  La sentenza quindi conferma la correttezza della posizione della Chiocciola.

Però, al tempo stesso, la sentenza ritiene “legittima” la “modifica di tale confine” a seguito della collocazione delle mattonelle nel 1987 effettuata in difformità alle previsioni del Bando: questo perché il Bando di Violante di Baviera – secondo il giudice – non sarebbe stato emanato in difesa di interessi pubblici generali bensì a tutela di interessi privatistici, con la conseguenza che sarebbero validi accordi tra privati in contrasto con le previsioni del Bando stesso.

Seguendo questa impostazione qualunque Contrada sarebbe pertanto libera di cedere parti del proprio territorio: e potrebbero altresì ipotizzarsi modifiche persino al numero e al nome delle Contrade, aspetti anch’essi che trovano la loro regolamentazione nelle prescrizioni del Bando.

Il mondo che vive della storia secolare delle Contrade, quel mondo che proprio il Bando ha voluto regolare e definitivamente stabilizzare, secondo la sentenza non avrebbe quindi alcuna rilevanza di interesse generale.

Il ragionamento della sentenza, in estrema sintesi, è pertanto il seguente: le Contrade possono decidere di rispettare il Bando e di seguire le sue prescrizioni; ma al tempo stesso le Contrade sono libere di decidere di non rispettare il bando e di non seguire le sue prescrizioni e di adottare invece comportamenti e iniziative che contrastano con le prescrizioni del Bando stesso.

La Contrada della Chiocciola ha di contro sostenuto fortemente il principio della ‘imperatività’ e quindi della ‘non violabilità delle prescrizioni del Bando (c.d. inderogabilità): ma non possiamo non rilevare come l’opinione contraria non sia frutto (solo) della riflessione del giudice, ma abbia trovato sponda nella posizione della Tartuca che negli atti depositati in giudizio ha espressamente sostenuto quanto segue:La Contrada della Chiocciola afferma anche che i confini delle Contrade stabiliti dal Bando di Violante di Baviera non sarebbero nella disponibilità delle parti, ma la tesi è, sotto più profili, del tutto infondata […] certamente non potrà  sostenersi che le regole del Bando di Violante di Baviera siano imperative”.

E’ incredibile sentirsi accusare di scorrettezza da parte di chi, per poter continuare ad occupare un territorio che il Bando di Violante di Baviera assegna chiaramente alla Chiocciola, non ha esitato a negare il valore vincolante e imperativo del Bando che ha rappresentato e rappresenta un pilastro fondamentale dell’intero sistema contradaiolo. Il rischio di instabilità che ne deriva assume evidente importanza collettiva da non poter sfuggire all’attenzione del Magistrato delle Contrade e del Comune di Siena.

La Contrada della Chiocciola è della ferma opinione che le prescrizioni del Bando vadano in ogni caso rispettate e il Bando come sempre faccia inderogabilmente fede. Per questo continueremo a far valere le nostre ragioni.

 La sentenza del Tribunale di Siena del 12 gennaio 2019 

 

I confini tra Chiocciola e Tartuca secondo Silvio Gigli, indicati nei pressi del vicolo di Saltarello (S. Gigli, Il Palio di Siena, Venturini editore, Siena 1944)